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Il Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale, composto da nove membri, eletti nell’Assemblea nazionale ordinaria, e dai segretari regionali, eletti nelle assemblee ordinarie regionali, ha i seguenti compiti:

a) definisce le linee programmatiche e i contenuti della piattaforma nazionale sindacale, nonché gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa;

b) approva i bilanci e i rendiconti finanziari annuali, nonché il conto consuntivo;

c) fissa l’ammontare della quota associativa per la delega sindacale;

d) emana il regolamento di attuazione del presente statuto che deve contenere le modalità organizzative del Sindacato nonché quelle relative allo svolgimento delle elezioni delle cariche sociali e delle votazioni per le delibere;

e) esamina i ricorsi presentati avverso le delibere assunte dalla Segreteria nazionale sulle domande di iscrizione al Sindacato;

f) vigila sull’osservanza dello statuto e delle norme regolamentari;

g) delibera sulle dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;

h) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte in via di estrema urgenza dal Segretario nazionale e in via di urgenza dalla Segreteria nazionale e ne delibera o meno la ratifica;

i) esercita il controllo di legittimità sulle assemblee regionali ordinarie;

j) provvede, per gravi irregolarità di gestione o in caso di gravi e ripetute violazioni dello statuto, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, alla revoca dei segretari regionali, nominando un commissario straordinario che, entro novanta giorni, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea regionale ordinaria;

k) delibera l’adesione ad organismi nazionali e internazionali, per il perseguimento delle proprie finalità, nonché i nominativi da proporre per incarichi elettivi o di nomina in seno agli stessi organismi;

l) delibera i nominativi da proporre per incarichi di rappresentanza sindacale in seno ad organismi paritetici costituiti dalle pubbliche amministrazioni;

m) delibera in merito alla costituzione di speciali settori, commissioni e gruppi di lavoro, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

n) determina il luogo e la data di svolgimento delle Assemblee nazionali ed il loro ordine del giorno, nonché pone in essere quanto necessario per la richiesta di convocazione delle assemblee straordinarie, nel rispetto delle disposizioni previste dallo statuto;

o) sviluppa e promuove la realizzazione di convegni, dibattiti, seminari, incontri e attività per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali;

p) propone all'Assemblea nazionale la nomina del Presidente onorario e dei soci d’onore del Sindacato;

q) delibera sulle richieste di fusione e di federazione con altri sindacati, presentate al Sindacato;

r) delibera sulle richieste di contributi finanziari presentati da propri associati per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali;

s) cura la gestione di tutti i poteri e di tutte le competenze, che non siano dallo statuto attribuiti ad altro organo sociale.

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno:

a) il Presidente nazionale;

b) il Vice presidente nazionale;

c) il Segretario nazionale;

d) due Vice segretari nazionali, dei quali uno con funzioni vicarie;

e) il Segretario generale.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Segretario nazionale, almeno due volte l’anno, o quando ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.

Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, il responsabile del Settore pensionati, i rappresentanti del Sindacato in seno ad organismi paritetici costituiti dalle pubbliche amministrazioni, oltre al Presidente onorario, se nominato.

Il Segretario nazionale può invitare ogni altra persona in grado di contribuire in merito agli argomenti all’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario generale.

Il Consiglio nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Il Presidente è il legale rappresentante del Sindacato e ne firma gli atti.

Il Vice Presidente assume le funzioni vicarie ed esercita le funzioni del Presidente in assenza od impedimento temporaneo dello stesso e negli altri casi contemplati dal presente statuto.
L’Assemblea nazionale

L’Assemblea nazionale è l’organo sovrano del DIRFOR.

Essa è costituita dai soci iscritti in regola con il pagamento delle quote associative per la delega sindacale.

L’Assemblea nazionale è indetta dal Consiglio nazionale ed è convocata e presieduta dal Presidente sia in via ordinaria, ogni quattro anni, che straordinaria, per urgenti e motivate ragioni, deliberate dalla Segreteria nazionale, o su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio nazionale.

L’Assemblea nazionale ordinaria provvede a deliberare:

a) sull’elezione dei presidenti onorari e dei soci d’onore;

b) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea nazionale ordinaria provvede all’elezione dei membri del Consiglio nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci.

L’Assemblea nazionale straordinaria è competente a deliberare:

a) per la modifica dello statuto;

b) per l’esame di fatti particolari;

c) per l’integrazione di organi elettivi;

d) per il rinnovo di organi decaduti anticipatamente;

e) per l’esame della proposta di scioglimento del Sindacato.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con regolare delega scritta, da un altro socio.

Ogni socio, oltre a se stesso, può rappresentare un massimo di cinque iscritti.

Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto, e in seconda convocazione, con la presenza del trenta per cento degli aventi diritto a voto.

Le assemblee straordinarie per la modifica dello Statuto sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto a voto.

All’Assemblea nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, anche il Presidente onorario, se nominato, e i soci d’onore.

Il Presidente e il Segretario nazionale possono invitare ogni altra persona in grado di contribuire in merito agli argomenti all’ordine del giorno.

Il Collegio dei Probiviri e dei sindaci
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea nazionale, assolve alle funzioni previste dal Codice civile.

Il Collegio elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea nazionale, assolve alle funzioni previste dal Codice civile.

Il Collegio elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente.
L’Assemblea regionale
L’Assemblea regionale è costituita dai soci iscritti in regola con il pagamento delle quote associative mensili per la delega sindacale, in servizio o residenti nella regione.

E’ indetta dal Segretario regionale e si riunisce ordinariamente ogni quattro anni, prima dell’Assemblea nazionale, salvo convocazione straordinaria, adeguatamente motivata, per richiesta della maggioranza degli iscritti al Sindacato in ambito regionale.

All'Assemblea regionale ordinaria compete l’approvazione della relazione sulla gestione della Segreteria regionale nonchè deliberare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Segretario regionale.

All’Assemblea regionale ordinaria compete eleggere il Segretario regionale ed il Vice Segretario regionale.

Le assemblee regionali ordinarie e straordinarie sono validamente costituite con almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto a voto e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza.

Per quanto non previsto dal presente articolo, l'Assemblea regionale ordinaria è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea nazionale per la partecipazione dei delegati alla stessa.

Le segreterie regionali sono costituite in ogni regione nonché autonomamente presso le sedi della Direzione centrale e della Scuola del Corpo forestale dello Stato.

Il Segretario regionale cura l’organizzazione ed il funzionamento del Sindacato nell’ambito territoriale di competenza svolgendo la propria attività in armonia con gli indirizzi e le linee programmatiche definite dal Consiglio nazionale.

Programma e realizza convegni, dibattiti, incontri, seminari di studio ed attività per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Cura e tiene le relazioni esterne e sindacali con gli enti, organismi, associazioni e le pubbliche amministrazioni territoriali, nonché con gli organi di stampa e d’informazione, in armonia con le linee guida definite dal Consiglio nazionale.

Gestisce i contributi economici ed i proventi vari spettanti, di cui darà conto con cadenza annuale al Segretario generale predisponendo apposita relazione.

Il Vice segretario regionale esercita le funzioni del Segretario regionale in assenza od impedimento temporaneo dello stesso e negli altri casi contemplati dal presente statuto.
 
 
 
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